STATUTO

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “CAMPUCC10

Art. 1 – Costituzione. Sede. Durata.

1.1 – E’ costituita un’associazione culturale denominata “Campucc10”.

1.2 – L’associazione ha sede in Firenze in Via del Campuccio n.10 rosso.

1.3 – L’associazione ha durata limitata a tre anni.

Art. 2 – Scopo. Oggetto sociale. Finalità.

2.1 – L’associazione ha lo scopo di valorizzare le caratteristiche di impegno culturale, di artisticità e di professionalità inscindibili da ogni attività inerente i linguaggi visivi, il design e la produzione artigianale e artistica in genere. A tale fine potrà svolgere attività di promozione, manifestazioni culturali, iniziative didattiche di diverso genere per adulti e per bambini, corsi di formazione, mostre, conferenze, dibattiti e iniziative varie.

2.2 – L’associazione non ha scopo di lucro, è apolitica, apartitica ed ha finalità esclusivamente culturali.

2.3 – Fermo restando quanto disposto dall’art. 2.2., l’associazione potrà curare la raccolta e diffusione di materiali oggetto di espressioni artistiche ed artigianali, la redazione e l’edizione di pubblicazioni e materiale propagandistico delle attività stesse, nonché gestire locali e spazi per lo svolgimento di esse.

2.4 – Nell’ambito delle proprie attività, l’associazione può collaborare con altre associazioni, istituzioni, enti pubblici o privati e/o terzi in genere. Può, inoltre, compiere qualsiasi altra operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell’oggetto sociale, comprese le compravendite e le permute di beni mobili ed immobili soggetti a registrazione, la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali, la concessione di fideiussioni e altre malleverie.

Art 3 – Soci fondatori e Soci ordinari

3.1 – Sono Soci fondatori coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’associazione e lo hanno sottoscritto.

3.2 – Possono essere Soci ordinari dell’associazione tutti coloro che ne condividano e ne accettino finalità e modi di attuazione. Possono essere Soci ordinari anche persone giuridiche ed enti non riconosciuti.

3.3 – La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell’associazione. Ciascun socio, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’associazione.

3.4 – Le ammissioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei presenti.

3.5 – All’atto dell’adesione dovrà essere versata la quota sociale d’iscrizione per l’anno in corso, nella misura che sarà prevista dal Consiglio Direttivo.

3.6 – Non sono ammessi soci temporanei o straordinari.

3.7 – L’adesione all’associazione comporta, per il socio maggiore di età, il diritto dì voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione; comporta altresì, l’obbligo di versare le quote annuali eventualmente stabilite dal Consiglio Direttivo, nonché di rispettare le clausole del presente statuto.

Art. 4 – Decadenza, esclusione, recesso.

4.1 – Oltre che nei casi previsti dalla legge, può, con delibera a maggioranza del Consiglio Direttivo, essere escluso il Socio:

a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti per l’ammissione;

b) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente l’associazione, oppure fomenta dissidi o disordini fra i Soci;

c) che non osserva le disposizioni contenute nello Statuto oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti;

d) che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l’associazione.

e) che non abbia versato la quota annuale associativa.

Nei casi indicati alla lettera d) ed e) il Socio inadempiente deve essere invitato a mettersi in regola e l’esclusione potrà avere luogo solo trascorsi 15 giorni da detto invito.

4.2 – Ciascun iscritto può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di Socio con atto scritto indirizzato all’associazione.

4.3 – Chi recede dall’associazione non ha diritto alcuno sul patrimonio.

Art. 5 – Intrasmissibilità e non rivalutabilità delle quote.

5.1 – Le quote associative non possono essere trasmesse, a titolo oneroso o gratuito, a terzi o ad altri Soci, né tantomeno sono rivalutabili.

Art. 6 – Organi dell’associazione.

6.1 – Sono organi dell’associazione: a) l’Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Retribuzioni.

7.1 – Nessuna carica è retribuita, il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute dai Soci incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e/o per conto dell’associazione.

Art. 8 – Assemblea dei Soci.

8.1 – L’Assemblea è composta da tutti i Soci, fondatori ed ordinari.

8.2 – L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, ogni qualvolta lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci ordinari e dalla maggioranza dei soci fondatori. La convocazione è eseguita mediante comunicazione scritta da inviarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data fissata e deve contenere l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’assemblea; l’avviso di convocazione deve essere affisso presso la bacheca della sede sociale almeno venti giorni prima della data dell’Assemblea medesima.

8.3 – L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario. Essa, inoltre, provvede a: a) approvare il rendiconto economico-finanziario; b) discutere ed approvare il programma annuale; c) approvare regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo; d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e le relative cariche.

8.4 – L’Assemblea si riunisce in seduta straordinaria per convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo oppure su richiesta della maggioranza dei Soci fondatori. Essa provvede a: a) deliberare sulle modifiche al presente Statuto; b) deliberare lo scioglimento dell’associazione e in merito alla devoluzione del suo patrimonio.

Art. 9 – Deliberazioni dell’Assemblea.

9.1 – Le assemblee sono valide in prima convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

9.2 – Le deliberazioni, in ogni caso, sono adottate a maggioranza dei votanti presenti.

9.3 – Le assemblee straordinarie convocate per modificare lo Statuto o per sciogliere l’associazione sono valide se è presente la maggioranza dei soci fondatori. Le deliberazioni relative sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

9.4 – Ogni Socio ha diritto ad un voto , esercitante anche mediante delega apposta in calce all’avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro Socio dell’associazione e ciascun delegato non può farsi portatore di più di 5 deleghe.

9.5 – Le deliberazioni dell’Assemblea sono trascritte nel libro dei verbali e firmate dal Presidente e dal Segretario della seduta; il libro è depositato presso la sede sociale, dove è a disposizione dei soci che volessero prenderne visione . I verbali delle assemblee restano esposti nella bacheca sociale per un periodo di 30 giorni dalla data della delibera.

Art. 10 – Consiglio Direttivo.

10.1 – II Consiglio Direttivo è composto da max 5 membri, eletti tra i Soci. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea.

10.2 – I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

10.3 – II Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione e può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli espressamente riservati, per legge o per statuto all’assemblea dei soci. Sono compiti del Consiglio Direttivo: a) formulare il programma annuale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea; b) predisporre annualmente il rendiconto economico e finanziario e la relazione da presentare all’Assemblea sull’attività svolta; c) deliberare l’accettazione di oblazioni e contribuzioni varie; d) elaborare progetti per la modifica dello statuto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; e) deliberare l’acquisto e l’alienazione di beni immobili e mobili soggetti a registrazione, la stipulazione di contratti di mutuo, la concessione di pegni e/o ipoteche relativamente ai beni sociali, nonché la concessione di fidejussioni ed altre malleverie.

Art 11- Deliberazioni del Consiglio Direttivo.

11.1 – II Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ed almeno una volta l’anno per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario di cui all’art.15. Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, compreso il Presidente.

11.2 – Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti.

Art. 12 – Membri del Consiglio Direttivo.

12.1 – Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione. Presiede e convoca l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali ed ha il potere e la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell’attività dell’associazione. Il Presidente sovrintende, inoltre, alla gestione amministrativa ed economica dell’associazione, di cui firma gli atti e può pertanto incassare somme, aprire conti correnti bancari e postali, gestire ogni tipo di rapporti con gli Istituti bancari, rilasciare liberatorie e quietanze e svolgere tutte le funzioni di tesoriere. Può anche rilasciare procure per singoli o più affari ad un membro del Consiglio Direttivo.

12.2 – II Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento.

Art. 13 – Impedimento o assenza del Presidente e del Vice Presidente. Decadenza.

13.1 – In caso di impedimento o assenza o decadenza del Presidente e del Vice Presidente, gli stessi vengono sostituiti provvisoriamente dal membro più anziano in età in seno al Consiglio Direttivo.

13.2 – In caso di decadenza o esclusione del Presidente o del Vice Presidente, il Consiglio Direttivo elegge provvisoriamente il nuovo Presidente o Vice Presidente con la maggioranza assoluta, provvedendo a convocare, entro e non oltre 30 giorni, l’assemblea dei Soci per la nomina dei suddetti organi.

Art. 14 – Entrate dell’associazione.

14.1 – Le spese occorrenti per il funzionamento dell’associazione sono coperte dalle seguenti entrate: a) le quote ordinarie dei Soci; b) le entrate derivanti da oblazioni o da liberalità una tantum dei Soci o di terzi; c) le erogazioni conseguenti a stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalla Regione, o da altri enti pubblici e/o privati; d) i redditi derivanti dal suo patrimonio; e) dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

14.2 – Tutte le predette entrate costituiranno patrimonio dell’associazione.

14.3 – II Consiglio Direttivo annualmente stabilisce l’ammontare della quota annua d’iscrizione.

14.4 – L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento ulteriori rispetto al versamento all’atto dell’adesione e al versamento delle quote annuali di iscrizione.

Art. 15 – Rendiconto economico e finanziario.

15.1 – L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto consuntivo, economico e finanziario a cura del Consiglio Direttivo. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ciascun anno e deve essere depositato presso la sede sociale nei 10 giorni che precedono l’Assemblea affinchè i Soci interessati possano prenderne visione. Dopo l’approvazione, il rendiconto resta depositato presso la sede sociale e rimane a disposizione dei Soci che volessero prenderne visione.

Art 16 – Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione.

16.1 – Gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal rendiconto consuntivo non possono essere distribuiti, anche indirettamente, ai Soci, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge. E’ altresì vietato distribuire fondi o riserve formati con avanzi di precedenti esercizi. E’ nullo ogni patto contrario.

16.2 – Gli eventuali avanzi saranno pertanto interamente destinati al finanziamento delle iniziative di vario genere intraprese dall’associazione nell’ambito delle finalità istituzionali.

Art 17 – Scioglimento.

17.1 – Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria, la quale prowederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

17.2 – In caso di scioglimento, il patrimonio dell’associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe, oppure destinato a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso e in nessuna misura detto patrimonio potrà essere ripartito tra i Soci dell’associazione.

Art. 18 – Altre disposizioni.

18.1 -Per quanto non previsto dal presente statuto si fa pieno ed espresso riferimento alle norme del codice civile ed alle altre disposizioni di legge in materia.